Il Tribunale di Lamezia Terme ha assolto l’imprenditore C. S. dall’accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro con la formula «perché il fatto non sussiste».

La contestazione era formulata ai sensi dell’articolo 603-bis, comma 1, numero 2, del codice penale, in relazione all’articolo 81. Il procedimento riguardava le condizioni lavorative di due dipendenti.

Le contestazioni nei confronti dell’imprenditore

Secondo l’ipotesi accusatoria, C. S., in qualità di legale rappresentante di una società attiva nel noleggio di mezzi di trasporto terrestri, avrebbe approfittato dello stato di bisogno delle due lavoratrici.

L’accusa sosteneva che le dipendenti avessero accettato condizioni lavorative e retributive meno favorevoli rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

In particolare, all’imprenditore venivano contestati rapporti di lavoro non regolarizzati, orari ritenuti particolarmente gravosi e compensi inferiori ai livelli fissati dal contratto collettivo.

Le ferie e il periodo di convalescenza

Nel processo erano state contestate anche modalità di fruizione delle ferie ritenute insufficienti.

Per una delle due lavoratrici, l’accusa ipotizzava inoltre l’imposizione dell’attività lavorativa durante un periodo di convalescenza successivo a un intervento chirurgico.

Secondo la prospettazione accusatoria, l’accettazione di tali condizioni sarebbe stata ottenuta anche attraverso l’implicita possibilità di un licenziamento in caso di rifiuto.

L’assoluzione perché il fatto non sussiste

Al termine del processo, il Tribunale di Lamezia Terme non ha accolto la ricostruzione dell’accusa e ha pronunciato l’assoluzione di C. S. con la formula «perché il fatto non sussiste».

L’imputato è difeso dall’avvocato Chiara Penna del Foro di Cosenza.