Il caso singolare della donna cui un mese prima era stato aumentato il monte-ore settimanale e poi notificato il benservito per soppressione della posizione lavorativa
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Il Tribunale di Catanzaro (Sezione Lavoro, dott. Paolo Pirruccio) ha annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente di una nota azienda di serramenti alla porte di Catanzaro.
Il provvedimento, che aveva decorrenza dal 15 luglio 2025 e si basava su una generica "soppressione della posizione lavorativa" per ragioni di riorganizzazione aziendale, è stato giudicato infondato dal magistrato.

Al centro della controversia, l'impugnazione del licenziamento da parte della lavoratrice, impiegata amministrativa, che aveva contestato l'insussistenza della crisi aziendale addotta dall'azienda.
A smentire la tesi della difesa aziendale, che puntava sul calo dei ricavi del reparto di appartenenza, è stato, tra gli altri, un elemento fattuale decisivo: appena un mese e mezzo prima del licenziamento, il 29 aprile 2025, l’azienda (Principe Srl) aveva concordato con la dipendente un incremento dell'orario di lavoro, passando da 25 a 35 ore settimanali.
Secondo il Giudice del Lavoro, tale scelta è risultata "del tutto incompatibile, in contrasto ed in disarmonia" con la successiva soppressione della posizione, rendendo la motivazione economica pretestuosa e priva di veridicità.
In applicazione del nuovo regime "a tutele crescenti", integrato dalla recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 128/2024), il Tribunale ha condannato l’azienda a:
- Reintegrare immediatamente la lavoratrice nel posto precedentemente occupato.
- Corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile di riferimento per tutto il periodo intercorso dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra.
- Versare i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
La lavoratrice mantiene inoltre la facoltà, prevista dalla normativa, di richiedere un'indennità sostitutiva di 15 mensilità in luogo della reintegrazione, opzione che comporterebbe la risoluzione del rapporto di lavoro. Le spese di lite sono state poste a carico dell'azienda.
Soddisfazione è stata espressa dal Segretario regionale della Calabria della UIL-TuCS Saverio Scarpino che fin dall'adozione del provvedimento espulsivo aveva seguito la lavoratrice, poi patrocinata in giudizio dallo studio legale dell'avvocato Vincenzo Agosto.

