E’ stato evidenziato come la diffusione dei filmati abbia comportato gravi ripercussioni sulla vita personale e familiare delle vittime
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La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto dall’articolo 612-ter del codice penale, noto come revenge porn.
Secondo l’accusa, l’uomo aveva divulgato, senza il consenso delle persone coinvolte, filmati relativi a rapporti intimi intrattenuti con due donne. Le immagini sarebbero state diffuse attraverso canali telematici, consentendone la successiva circolazione su siti pornografici e piattaforme online.
Con la decisione di secondo grado, i giudici hanno confermato il giudizio di responsabilità già espresso dal Tribunale, ribadendo che il consenso alla realizzazione o alla condivisione di momenti di intimità non equivale al consenso alla loro diffusione verso un numero indeterminato di persone. Le due parti civili, costituite nel processo, hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, che sarà liquidato nelle forme previste dalla legge.
Nel corso del procedimento è stato evidenziato come la diffusione dei filmati abbia comportato gravi ripercussioni sulla vita personale e familiare delle vittime, costrette ad affrontare anche le conseguenze derivanti dalla circolazione dei contenuti su numerosi siti internet e dalla loro continua condivisione da parte degli utenti.
La sentenza conferma inoltre il principio secondo cui la circostanza che i rapporti siano avvenuti in luoghi potenzialmente visibili a terzi non autorizza in alcun modo la registrazione e, soprattutto, la successiva divulgazione delle immagini senza il consenso delle persone ritratte. Le parti offese sono state assistite dagli avvocati Carla Scarpino Arcuri e Amelia Ferrari.

