Un depuratore mai costruito ma ugualmente “pagato” alla ditta, che non hai mai realizzato l’impianto, grazie ad un accordo transattivo successivamente firmato dal commissario delegato per l’emergenza. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha condannato al risarcimento di un danno erariale del valore di 5.245.505 euro l’ex dirigente del dipartimento Ambiente della Regione Calabria, Bruno Gualtieri, più di recente ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario di Arrical; Salvatore Epifanio, all'epoca dei fatti dirigente tecnico della Regione Calabria; Francesco Moio, ex sindaco del Comune di Brancaleone e Giuseppe Cogliandro, all’epoca direttore dei lavori nominato dal Comune di Brancaleone.

La vicenda ruota intorno ai lavori di riqualificazione e ripristino del sistema depurativo del comune di Brancaleone, da realizzare in località Fiumarella, iter però contraddistinto sin dall’inizio da un «anomalo andamento dell’appalto».

La sentenza di condanna ricostruisce ripetute sospensioni «obiettivamente imputabili a una serie di gravi errori progettuali iniziali, alla conseguente adozione di varianti e sospensioni illegittime, a ritardi pluriennali, a contenziosi economici, ai danni derivanti da numerosi episodi di vandalismo e alle gravi criticità amministrative che ne hanno compromesso il completamento e la messa in esercizio e, quindi, a condotte amministrative contra legem o, comunque, poste in essere con gravissima negligenza e sciatteria professionale» sintetizzano i giudici contabili nella sentenza di condanna.

Il procedimento origina da un parallelo procedimento penale e accerta l’esistenza di un danno erariale da contenzioso, pari a oltre 5 milioni di euro; somma che la Regione Calabria è stata condannata a pagare dal Tribunale civile di Roma (maggio 2020) in seguito al decreto ingiuntivo azionato dalla ditta incaricata di eseguire i lavori. Sebbene all’epoca dei fatti le richieste fossero state oggetto di un accordo transattivo firmato dall’ex commissario delegato per l’emergenza (la ditta chiedeva un risarcimento per circa 11 milioni di euro, l’intesa ne asseverava 3.500.000), la Regione non pagò nell’immediato le somme perché la validità dell’accordo era sottoposta alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, mai avvenuta.

La ditta ottenne quindi dal Tribunale di Roma l’accertamento del titolo, poi confermato dal Tribunale di Catanzaro nel novembre 2021 che portò al pagamento delle somme da parte della Regione Calabria. Secondo la Corte dei Conti si tratta di un danno erariale poiché l’accordo transattivo - firmato dall’ex dirigente del dipartimento Ambiente Bruno Gualtieri, dal dirigente tecnico Salvatore Epifanio e dall’ex sindaco di Brancaleone Francesco Moio – era «mendace e funzionale soltanto a garantire un indebito vantaggio all’impresa, senza salvaguardare in alcun modo l’interesse pubblico sotteso alla sua stipula».

Nella sentenza si punta il dito contro la condotta dolosa di Moio, Epifanio e Gualtieri, quali firmatari dell’accordo. Secondo i giudici «non è solo frutto della consapevole violazione dei propri obblighi di servizio ma anche della piena consapevolezza della sua illiceità e del pregiudizio economico che lo stesso avrebbe arrecato all’amministrazione danneggiata».

Per la Corte dei Conti, le pretese economiche avanzate dalla ditta erano infondate. «Risultava evidente anche da una superficiale lettura della documentazione dell’appalto e della normativa vigente, ove si consideri che le illegittime sospensioni dei lavori non erano state tempestivamente contestate dall’appaltatore, rendendo, pertanto, inammissibili le relative pretese economiche, e che, trattandosi di sospensione per un tempo complessivo superiore ad un quarto della durata dell’appalto o, comunque, a sei mesi, l’appaltatore avrebbe potuto chiedere lo scioglimento del vincolo contrattuale senza avanzare alcuna pretesa, salvo che non vi fosse stata una opposizione espressa della stazione appaltante».

Scrivono i giudici in sentenza che «non risulta che vi sia stata la tempestiva iscrizione delle riserve o la richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale, sicché il credito vantato dall’appaltatore non era fondato e non doveva, pertanto, essere riconosciuto in via transattiva. Infatti, era di solare evidenza che un siffatto riconoscimento, tutt’altro che conveniente, avrebbe piuttosto arrecato un grave pregiudizio economico alla Regione Calabria ed un indebito vantaggio economico all’impresa».

Diversa la posizione di Giuseppe Cogliandro, nominato direttore dei lavori per conto del comune di Brancaleone, ma in «palese situazione di incompatibilità» poiché aveva già in precedenza prestato la propria attività libero-professionale per conto dell’impresa, subappaltatrice della ditta affidataria dell’appalto.

Secondo i giudici, «avrebbe svolto le funzioni di direttore dei lavori in consapevole situazione di incompatibilità per conflitto di interessi, intrattenendo, inoltre, indebite interlocuzioni con l’impresa aggiudicataria. Avrebbe, inoltre, omesso di segnalare, in qualità di direttore dei lavori, le inadempienze dell’appaltatore e la documentata inesistenza dei crediti vantati dall’impresa a titolo di riserve e illecitamente riconosciuto la fondatezza delle riserve avanzate dall’impresa».

La sezione giurisdizionale ha così ripartito il danno: Bruno Gualtieri 2.098.202, Salvatore Epifanio 1.311.376, Francesco Moio 1.049.101 e Giuseppe Cogliandro 786.825.