Risolto il conflitto di competenza territoriale: impossibile individuare con certezza il centro operativo del gruppo, applicato il criterio della prima iscrizione. In origine i provvedimenti erano stati avviati dal gip di Castrovillari (e poi Locri)
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Sarà il Tribunale di Reggio Calabria a occuparsi del procedimento penale relativo a una presunta associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla transnazionalità, e reati-fine connessi. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 26570 del 2026, pronunciata il 7 maggio scorso.
La Suprema Corte ha risolto il conflitto di competenza territoriale sorto dopo la decisione con cui il Tribunale di Locri, il 26 settembre 2024, si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Castrovillari per una parte delle contestazioni. Gli atti erano stati quindi trasmessi alla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, diretta dal magistrato Salvatore Curcio.
Su richiesta della Dda, il gip del Tribunale di Catanzaro aveva investito la Cassazione, prospettando la competenza del Tribunale di Palmi oppure, in via subordinata, di quello di Reggio Calabria. La prima ipotesi si fondava sulla presunta individuazione della base operativa, organizzativa e programmatica del gruppo a San Ferdinando, territorio ricadente nel circondario giudiziario di Palmi.
Un’informativa del Gico della Guardia di finanza di Catanzaro aveva invece indicato a Platì il centro decisionale della presunta consorteria, descritta come dotata di ulteriori articolazioni operative a Gioia Tauro, Guardavalle e in diverse regioni italiane. Dagli atti emergevano inoltre collegamenti con la Puglia e con territori esteri, tra i quali alcuni Paesi del Sudamerica, la Spagna, l’Albania e il Marocco. Il sostituto procuratore generale Pasquale Sansonetti aveva concluso chiedendo di attribuire la competenza al Tribunale di Palmi.
La Cassazione ha innanzitutto dichiarato ammissibile il conflitto, rilevando la presenza di decisioni contrastanti tra il Tribunale di Locri e il gip di Catanzaro, tali da determinare una situazione di stallo del procedimento.
Nel merito, i giudici hanno ricordato che, per i reati associativi, la competenza territoriale deve essere individuata nel luogo in cui ha sede la base dalla quale vengono programmate, ideate e dirette le attività criminali. Non assume quindi rilievo decisivo il luogo nel quale sarebbe stato concluso l’accordo illecito. Anche i territori nei quali vengono commessi i singoli reati-fine possono essere utilizzati soltanto quando permettono di localizzare il centro direttivo dell’organizzazione.
Nel caso esaminato, la presenza di alcuni indagati nell’area operativa attribuita al clan reggino Bellocco e il radicamento dei loro interessi a San Ferdinando non sono stati ritenuti elementi sufficienti per assegnare il procedimento al Tribunale di Palmi. Le numerose ramificazioni nazionali e internazionali indicate negli atti non consentivano, infatti, di individuare con certezza un unico centro operativo, organizzativo e decisionale.
La Corte ha pertanto applicato il criterio residuale previsto dall’articolo 9, comma 3, del codice di procedura penale. Quando non è possibile determinare diversamente la competenza territoriale, deve procedere il giudice del luogo in cui ha sede la Procura che ha iscritto per prima la notizia di reato. Nel caso specifico, la prima iscrizione era stata eseguita dall’ufficio requirente di Reggio Calabria, coordinato dal procuratore capo Giuseppe Borrelli.
La Cassazione ha inoltre precisato che le eventuali iscrizioni successive dei concorrenti nei registri di altre Procure non modificano la competenza. Il criterio deve essere applicato considerando la notizia di reato nella sua dimensione oggettiva e non la data in cui i singoli indagati sono stati iscritti.

