Il difensore parla di una decisione che contrasta con le finalità rieducative della pena: «Non possono prevalere formalismi estremi sul buon senso», afferma, definendo l'accaduto «inumano e degradante»
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Quante pene, oltre alla privazione delle libertà, deve scontare un detenuto? Oggi sappiamo che non esiste la condanna ma “le condanne”: il sovraffollamento, il caldo estremo, la carenza di acqua e di servizi. E, non ultimi, gli inciampi burocratici che si inseriscono nella categoria di pene accessorie non previste atte a rendere più difficile la detenzione. L’ultimo caso arriva dal carcere di Siano.
Nonostante il via libera del Magistrato di Sorveglianza, non ha potuto partecipare ai funerali del fratello. È la vicenda denunciata dall'avvocato Aldo Ferraro, che riguarda un detenuto della casa circondariale di Catanzaro, D.F.G.
L'uomo aveva ottenuto l'autorizzazione a lasciare temporaneamente l'istituto penitenziario per prendere parte, per circa tre ore, alla veglia funebre del fratello, scomparso prematuramente all'età di 59 anni. L'autorizzazione, però, non ha avuto seguito e il detenuto non è mai stato accompagnato fuori dal carcere, perdendo così la possibilità di rivolgere l'ultimo saluto al familiare.
Secondo quanto riferisce il legale, il mancato trasferimento sarebbe dipeso da un cavillo di carattere formale. Dalla direzione del carcere sarebbe infatti stata evidenziata la mancanza di una seconda firma sul provvedimento, nonostante, sostiene la difesa, fosse già presente il visto del pubblico ministero. In pratica il pm avrebbe dovuto firmare due volte e aveva firmato solo una volta. E per questa “svista” il detenuto non ha potuto partecipare al funerale del fratello.
Per l'avvocato Ferraro, qualora fosse realmente esistita un'irregolarità amministrativa, la stessa avrebbe potuto essere superata attivando tempestivamente gli uffici competenti, anziché impedire l'esecuzione del provvedimento disposto dal Magistrato di Sorveglianza.
Il difensore parla di una decisione che rischia di compromettere il percorso rieducativo del detenuto, descritto come una persona dalla condotta carceraria irreprensibile e ormai prossima al fine pena. «Non è concepibile – afferma Ferraro – che un percorso di risocializzazione costruito con impegno venga vanificato da formalismi estremi che, ove davvero sussistenti, non possono prevalere sul buon senso, finendo per rendere l'esecuzione della pena inumana e degradante».
Il legale sottolinea infine come il suo assistito abbia dimostrato, durante la detenzione, una concreta adesione al percorso trattamentale previsto dall'ordinamento penitenziario, evidenziando come episodi di questo tipo rischino di svuotare di significato le finalità rieducative della pena.

