Ci sono profili di illegittimità costituzionale nella proposta di modifica della legge istitutiva del Consorzio di Bonifica della Calabria, di iniziativa della Giunta, e già depositata nella sesta commissione di Palazzo Campanella. Ad evidenziarlo è l’ex presidente di Anbi, Rocco Leonetti, che passa in rassegna gli articoli del provvedimento alla luce, innanzitutto, del fatto che la materia che riguarda i consorzi è di competenza concorrente con lo Stato.

Nello specifico, secondo Leonetti, con la proposta di legge resta «nel vago la proprietà delle opere pubbliche di bonifica». Nel testo iniziale è attribuita al demanio regionale, passaggio successivamente espunto nel nuovo provvedimento. «Questo rappresenta un primo profilo di illegittimità costituzionale – chiarisce Leonetti – in quanto le opere pubbliche di bonifica appartengono al demanio statale prima e regionale poi. È così dopo l’avvento del trasferimento delle competenze in materia dallo Stato alla Regione. Più specificamente – continua -, le opere di bonifica che rivestono un interesse pubblico generale rientrano tra i beni del demanio idrico o, comunque, tra i beni demaniali in virtù della loro destinazione a un servizio pubblico essenziale».

Con la legge, inoltre, in sintesi, si elimina l’istituto dell’affidamento in concessione delle opere pubbliche di bonifica ai consorzi con ciò comportando un profilo di illegittimità costituzionale. «Il rapporto concessorio, definito dalla dottrina con una “delega amministra intersoggettiva” è statuito in maniera chiara dalla legge dello Stato art. 13 del RD. 215/1933 nei confronti dei Consorzi per la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica».

Altro passaggio delicato della proposta di modifica è rappresentato dall’eliminazione di ogni funzione di vigilanza e controllo da parte della Regione Calabria sugli atti prima solo adottati e, con la modifica, direttamente approvati dal Consorzio, privi così di controllo di legittimità: «Venendo a mancare la vigilanza ed il controllo di legittimità degli atti più rilevanti viene a mancare da parte della Regione l’esercizio anche della tutela dei Consorzio di Bonifica. La tutela, la vigilanza ed il controllo sono obblighi previsti dalla normativa statale in materia di bonifica per cui la modifica introdotta con l’abrogazione dell’art. 29 (della proposta di legge, ndr) rappresenta un terzo profilo di illegittimità costituzionale».

Secondo Leonetti, «tale obbligo lo si trova richiamato nell’art. 13 del DPR 947/1962 e trova ulteriormente conferma nel protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che costituisce attuazione di un costante orientamento della Corte Costituzionale, secondo il quale nelle materie rientranti nell’ambito della competenza concorrente Stato-Regioni deve essere garantita leale collaborazione attraverso gli strumenti di condivisione esistenti nell’ordinamento, quale l’intesa».

Evidenzia ancora che «il venir meno della vigilanza e controllo e, quindi, della tutela da parte della Regione può far supporre la modifica della natura giuridica del Consorzio di Bonifica e l’assimilazione ad un consorzio volontario, circostanza questa da escludersi essendo l’ente consortile un consorzio obbligatorio in quanto istituito con legge regionale. O, in alternativa, l’assimilazione all’Ente Locale con l’introduzione, in questo caso sì, del sindacato giurisdizionale da parte della Corte dei Conti, cosa che, per la natura giuridica dell’istituto consortile e per giurisprudenza consolidata, è da escludersi».

Infine Leonetti, sottolinea che, pur astenendosi da considerazioni di tipo politico, «non può essere sottaciuta una considerazione generale. La palese contraddizione che emerge dalla proposta di modifica della legge. La Regione ha inizialmente introdotto, rispetto alle norme del passato, un’azione diffusa di ingerenza nella gestione del consorzio unico. Al contrario, con le modifiche proposte, inspiegabilmente, richiamando a suo dire una maggior autonomia dell’Ente, la Regione si sottrae totalmente a tale attività di vigilanza e controllo e quindi di tutela».