Secondo i giudici la commissione non ha il potere di disapplicare le regole del bando: annullati gli esiti della prova, azienda condannata al pagamento delle spese
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È da rifare la prova scritta del concorso pubblico indetto dall'azienda sanitaria provinciale di Crotone per la copertura a tempo pieno e indeterminato di otto posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. Lo ha stabilito la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (presidente Gerardo Mastrandrea, estensore Arturo Levato) con la sentenza che ha accolto il ricorso promosso da un gruppo di candidati.
Il caso e la violazione del bando
La controversia nasce dallo svolgimento della prova scritta del 22 maggio 2026. In quella sede, i concorrenti si sono visti somministrare un questionario di 30 quesiti a risposta multipla con un'unica opzione esatta da individuare. Tuttavia, come evidenziato dai legali dei ricorrenti, gli avvocati Alfredo e Ludovica Gualtieri, la lex specialis (il bando di concorso) – in conformità con gli articoli 12 e 43 del d.P.R. n. 220/2001 sui concorsi nel servizio sanitario nazionale – prevedeva espressamente che la prova scritta dovesse consistere nell'elaborazione di atti o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. La modalità a risposta multipla era invece riservata dal bando esclusivamente all'eventuale fase di preselezione.
Differenza tra quiz e risposta sintetica
Nell'accogliere il ricorso con sentenza in forma semplificata, il collegio ha chiarito che le due tipologie di prova sono funzionalmente e strutturalmente distinte e non sostituibili: i quiz a risposta multipla valutano una preparazione prevalentemente nozionistica della materia mentre i quesiti a risposta sintetica richiedono al candidato una capacità di elaborazione scritta e di riflessione critica sugli argomenti proposti.
I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il bando di concorso vincola rigidamente l'operato della pubblica amministrazione e della commissione giudicatrice, senza lasciar loro alcun margine di discrezionalità. La commissione non ha il potere di disapplicare le regole del bando imposte all'origine, a tutela dei principi di parità di trattamento tra i concorrenti e del legittimo affidamento.
Le conseguenze della decisione
Con l'accoglimento del ricorso, il Tar ha annullato l'esito della prova scritta, i verbali concorsuali e tutti gli atti presupposti e consequenziali. L'azienda sanitaria provinciale di Crotone è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre ad accessori di legge.

