Inps fornisce le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione della prestazione di integrazione salariale “unica” prevista dalle misure introdotte dal Governo a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nello specifico, la misura tutela i datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali e i lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali. Si forniscono, inoltre, dettagli circa la modalità di presentazione delle domande di indennità una tantum per i lavoratori autonomi.

Lavoratori dipendenti

I datori di lavoro possono presentare le domande a partire dal 14 aprile 2026. È previsto che le istanze siano presentate entro il 31 maggio 2026. Il termine non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno ai lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro o gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

I datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento, devono accedere in via telematica alla piattaforma “OMNIA IS”. A questa si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, nella barra “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

I datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, devono accedere all’applicativo “CISOA Web”, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” - “CIG e Fondi di solidarietà”. Il datore di lavoro agricolo deve presentare domande separate per gli operai a tempo indeterminato e determinato e i lavoratori appartenenti ad altre qualifiche.

Lavoratori autonomi

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro. Il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione, potranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, a far data dal 20 aprile 2026 e fino al 20 giugno 2026 utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. 

In particolare, la domanda sarà disponibile dal 20 aprile 2026 accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.