Il giudice riconosce il “fumus boni iuris”, cioè la plausibilità del percorso di risanamento, e conferma le misure protettive fino al 28 aprile: stop alle iniziative giudiziali dei creditori, già avviate come nel caso del pignoramento presso terzi promosso da Aurora S.p.A
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Sì alle misure protettive, no alle scorciatoie. Il Tribunale di Catanzaro traccia una linea netta nel percorso di composizione negoziata della crisi avviato da Catanzaro Servizi S.p.A., la società in house del Comune. Con decreto del 27 febbraio 2026, il giudice Chiara Di Credico conferma per 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza, avvenuta in data 29 dicembre 2025, nel Registro delle Imprese. – cioè fino al 28 aprile 2026 – lo “scudo” contro le azioni esecutive dei creditori (ad esclusione dei lavoratori), ma respinge tutte le richieste cautelari avanzate dalla società in house di Palazzo De Nobili, il cui destino tiene con il fiato sospeso 119 lavoratori. Una decisione che, letta tra le righe, suona come un avvertimento: il piano è serio, ma fragile. E il tempo concesso non va sprecato.
Il piano: risanamento possibile, ma ad alta sensibilità
Il cuore del provvedimento è nella valutazione delle “ragionevoli prospettive di risanamento”, requisito indispensabile per accedere alla composizione negoziata prevista dal Codice della crisi d’impresa. L’esperto nominato dal Tribunale, il dottor Giovanni Puccio, ha espresso parere favorevole, pur evidenziando criticità e un’elevata sensibilità del piano “a variazioni anche moderate dei principali driver economici”. Tradotto: basta poco per far saltare l’equilibrio.
Il progetto di rilancio si fonda su due pilastri: l’affidamento di nuovi servizi da parte del socio unico pubblico, cioè il Comune; l’immissione di nuova finanza, sempre da parte del socio. Se questi presupposti si concretizzeranno nei tempi previsti, il risanamento potrà dirsi non inverosimile. In caso contrario, il castello rischia di crollare.
Il Tribunale riconosce dunque il “fumus boni iuris”, cioè la plausibilità del percorso, e conferma le misure protettive: uno stop temporaneo alle iniziative giudiziali dei creditori, già avviate – come nel caso del pignoramento presso terzi promosso da Aurora S.p.A.
No alle cautele: niente sospensioni “creative”
Diverso il discorso sulle misure cautelari richieste dalla società. Qui il Tribunale è stato netto: tutte respinte. Catanzaro Servizi chiedeva, tra le altre cose: la sospensione delle rate dovute all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia della Riscossione, senza decadenza dai benefici; l’ordine agli enti competenti di rilasciare il DURC; l’obbligo per le banche di non revocare le linee di credito; il divieto di segnalazione alla Centrale Rischi.
Secondo il giudice, mancava il requisito fondamentale del periculum in mora: non è stato dimostrato un rischio concreto e attuale capace di compromettere le trattative.
Ma c’è di più. Sul DURC, il Tribunale chiarisce che non si può usare la composizione negoziata come una “licenza di deroga” alle norme vigenti. Se l’azienda non è in regola con i contributi, non può ottenere per via giudiziaria un ordine agli enti di rilasciare comunque il certificato. Anche perché – osserva il giudice – dai documenti depositati risulta disponibilità di liquidità sufficiente a regolarizzare la posizione.
Analogamente, sulle linee di credito e sulle segnalazioni in Centrale Rischi, il Tribunale ricorda che la legge già tutela l’imprenditore: l’accesso alla composizione negoziata, di per sé, non può essere causa di revoca degli affidamenti. In assenza di minacce concrete o comportamenti illegittimi delle banche, non c’è spazio per ulteriori interventi cautelari.
Un equilibrio delicato
La decisione fotografa una situazione in bilico. Il Tribunale apre la porta al risanamento, ma delimita con rigore il perimetro delle tutele. E l’esperto avrà un ruolo centrale. È a lui che spetta verificare costantemente la percorribilità del piano e segnalare al giudice eventuali scostamenti o criticità. In caso contrario, le misure potranno essere revocate o abbreviate.
Il tempo stringe
La scadenza è fissata al 28 aprile 2026. Un’eventuale proroga sarà valutata solo in presenza di “gravi motivi” e di un effettivo sviluppo delle trattative, corredato dal parere dell’esperto. Sessanta giorni per dimostrare che il risanamento non è solo una proiezione su carta. Sessanta giorni per trasformare affidamenti promessi e liquidità attesa in fatti concreti.



